PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2006 è assegnato all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti (ANPVI-ONLUS), ente morale con personalità giuridica di diritto privato riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, n. 126, un contributo annuo di 6 milioni di euro, da destinare al Centro nazionale di documentazione e agli uffici provinciali di segretariato sociale dell'Associazione medesima.

Art. 2.

      1. L'ANPVI-ONLUS, entro il 31 maggio di ciascun anno, trasmette al Ministero della solidarietà sociale una relazione sull'impiego delle risorse ad essa assegnate ai sensi dell'articolo 1 e sui risultati conseguiti nell'esercizio precedente.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.